Separazione tra coniugi, cosa fare quando i bambini non vogliono frequentare il genitore?
Scritto da LABORATORIO DEL DIRITTO
Sovente, durante la separazione tra i coniugi, può accadere che il regime di incontri tra il genitore e i figli non venga rispettato. Esistono frequenti casi nei quali il genitore collocatario dei figli, più spesso la madre, ostacoli le visite del padre, o che lui si rifiuti di frequentare i figli. Se il non volere visite del genitore dipende dai figli, la situazione è diversa.
Quando il rifiuto dei figli non si può modificare con la persuasione, davanti al genitore separato si prospettano due strade. La prima è da preferire sia per tutelare i figli che per evitare un lungo percorso giudiziale e sia per contenere i costi e le spese di una procedura giudiziale. La prima strada consiste nell’avviare una consulenza medica sui minori e sugli stessi genitori, In tal caso è fondamentale che i genitori siano d’accordo di avviare questo percorso medico al di fuori delle aule giudiziarie.
Con l’accordo tra i genitori infatti gli stessi potranno rivolgersi ad un consulente professionista medico, in modo da avviare un percorso terapeutico al fine di valutare le reali ragioni che portano i figli minori a rifiutare la frequentazione del genitore. Il consulente medico farà una serie di riflessioni sui minori attraverso colloqui e test della loro personalità; se necessario (quasi sempre) a detti test e colloqui saranno sottoposti anche i genitori. All’esito del percorso di valutazione dei bambini il consulente medico se ritiene fondato il rifiuto di frequentare il genitore dovrà spiegarne le ragioni.
Il consulente medico inoltre potrà indicare la soluzione più opportuna per agevolare il riavvicinamento tra i bambini e il genitore. Ad esempio, potrà prevedere che la frequentazione avvenga, almeno all’inizio, in presenza di uno psicologo, o potrà indicare un percorso di sostegno e di aiuto psicologico per il genitore separato, in modo che sappia come ci si deve avvicinare ai bambini che lo rifiutano.
In modo graduale i contatti potranno essere ripresi, con la garanzia di una continua osservazione da parte di specialisti che darà al genitore la sicurezza di non essere abbandonato in questo faticoso percorso. Gli accordi presi al di fuori delle aule del tribunale dovranno essere presentanti al giudice per ottenerne riconoscimento, in questo modo il genitore separato potrà agire in giudizio se gli accordi non venissero rispettati.
Se non è possibile un accordo tra i genitori, il genitore separato che vorrà proteggere il suo rapporto con i figli si dovrà rivolgere al tribunale per capire i veri motivi per i quali i bambini non lo vogliono frequentare. Questo percorso verrà compiuto con delicatezza da parte dei consulenti medici e dal giudice.
In tal caso va verificato, come prevede la legge, che l’ascolto diretto dei minori da parte del giudice sia adeguatamente corredato da cautele, in modo che non siano turbati e siano liberi di esprimersi serenamente (art.336 bis c.c.). Nei procedimenti davanti al tribunale avviati da un genitore separato che i figli rifiutano di frequentare con regolarità, in sostanza ciò che diventa decisivo è l’ascolto dei bambini da parte dei medici specialistici e del giudice.
Il rifiuto potrebbe essere dovuto a comportamenti dell’altro genitore che condiziona i figli e la loro volontà. In simili casi si parla di condotte alienanti dell’altro genitore che potrebbe volere ostacolare il rapporto tra il genitore separato e figli, e la situazione sarà oggetto di accertamento del giudice.
Se il minore è in età tra i 12 e i 15 anni, oppure ha un’età maggiore, ad esempio, 16 o 17 anni, il giudice sarà più propenso a rispettare la sua volontà, essendo il rifiuto di frequentare il genitore da parte di un ragazzino adolescente espresso con una capacità di giudizio certamente più chiara. Secondo i giudici in questi casi è necessario che da un lato sia rispettato il suo interesse e dall’altro la sua volontà espressa in modo lucido, senza imposizioni (Cassazione del 7.10.2016 n. 20107).
In un caso recente i giudici hanno deciso che il figlio minore non potesse essere obbligato a frequentare il padre separato, che nel corso degli ultimi anni aveva manifestato poca attenzione e interesse nei suoi confronti mandandole qualche messaggio e facendole qualche sporadica telefonata. La Cassazione in questo caso ha stabilito che, visto il rifiuto netto del figlio, di frequentare con regolarità il padre, un riavvicinamento con lui poteva avvenire esclusivamente spontaneamente.
Il genitore separato non ha di sicuro sbagliato agendo in modo giudiziale per vedersi riconosciuto il suo ruolo di genitore, perché la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che a lui fosse dato un supporto psicologico al fine di fornirgli i suggerimenti necessari per avviare un percorso che gli consentisse di riprendere la frequentazione con il figlio.
In linea con la giurisprudenza italiana si trova anche quella comunitaria che quando deve affrontare il tema della frequentazione dei figli con il padre separato ha in più occasioni stabilito che ai bambini non possa essere imposto un legame con il genitore che non vogliono frequentare.
Il diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e quello di costoro nell’avere un rapporto costante con i figli deve essere valutato caso per caso (Corte EDU, 17 dicembre 2013, Santilli/Italia).
Se il figlio si oppone di frequentare il genitore separato, perché non ha mai avuto una relazione stabile e continua con lui, o perché gli provoca un profondo disagio emotivo o uno stato di ansia ogni volta che lo deve incontrare, non sono possibili imposizioni. Si dovrà verificare la percorribilità di un percorso di riavvicinamento spontaneo e il genitore separato dovrà essere pronto a sottoporsi ed a condividere un sostegno psicologico.
Ciò lo può aiutare nella ricostruzione del rapporto perso con propri figli.
Foto avvocato ROBERTO OMENETTO
Magazine mensile IL PAîS gente della nostra terra dalla pubblicazione di luglio 2018