LA “PACE FISCALE” : 5 modi per fare pace col Fisco
Dal mese di febbraio Il Paîs gente della nostra terra offre ai propri lettori una nuova rubrica curata da Consumatori Attivi, associazione nata a tutela del risparmiatore, del contribuente e del singolo cittadino presieduta dall’avv. Barbara Puschiasis.
La manovra finanziaria da ultimo approvata ha previsto alcune misure che mirano a dare respiro ai contribuenti perseguitati dal Fisco. 5 sono i modi per fare pace con la “cassa dello Stato”:
- 1. il saldo stralcio;
- 2. la rottamazione ter;
- 3. lo stralcio automatico;
- 4. la sanatoria degli errori formali;
- 5. la definizione agevolata (delle liti pendenti e dei processi verbali di contestazione)
Vediamole nel dettaglio:
Al “saldo e stralcio” possono aderire le persone fisiche che hanno un Isee inferiore a 20.000,00 € e che hanno omesso di effettuare i versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali ed dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. In questa misura, per la quale deve essere presentata un’apposita dichiarazione all’agente della riscossione entro il 30.04.19, ricadono i debiti relativi ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate dal 01.01.00 al 31.12.17. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione (entro il 30.11.19), oppure in più soluzioni: pari al: 35% con scadenza fissata al 30.11.19; pari al 20% con scadenza al 31.03.20; pari al 15% con scadenza al 31.07.20, pari al 15% con scadenza al 31.03.21 e il saldo dell’ulteriore 15% con scadenza al 31.07.21. Solo in caso di pagamento rateale vengono applicati interessi pari al 2% sul dovuto a far data dal 01.12.19.
Lo stralcio automatico consente invece al contribuente di ottenere lo stralcio d’ufficio delle c.d.’’mini cartelle’’, ovvero dei debiti residui fino a 1.000,00 € relativi ai carichi dal 2000 al 2010, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, calcolati al 24 ottobre 2018. Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento; a debiti scaduti o in scadenza. In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.La Rottamazione-ter prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 consentendo a chi intenda aderirvi di pagare l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Rientrano nella nuova definizione agevolata anche i carichi già ammessi alla rottamazione-bis per i quali risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Attraverso questa si può ottenere una dilazione delle somme da versare in 18 rate ripartite in 5 anni; è tollerato il riatrdo nel pagamento di massimo 5 giorni, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della definizione agevolata; il tasso di interesse è ridotto, nella misura del 2 % annuo, a partire dal 1° agosto 2019. Qualora si decida di rateizzare, le prime due rate, pari al 10% delle somme dovute con la definizione agevolata, devono essere versate rispettivamente entro il 31 luglio e il 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni e tutte di pari importo, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un’unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019. Per accedere alla rottamazione ter bisogna presentare la domanda entro il 30.04.19.
La sanatoria degli errori formali consente al contribuente di sanare gli errori e/o le omissioni che lo stesso può commettere sulla dichiarazione dei redditi, sulla dichiarazione IRAP o IVA o sul pagamento dei tributi, errori che tuttavia non incidono sul calcolo della base imponibile, né sull’imposta o sul versamento del tributo. Per tutti gli errori commessi fino alla data del 24 ottobre 2018, il contribuente può dunque provvedere al pagamento di una somma forfettaria pari a € 200,00 per ciascun periodo d’imposta in cui siano state commesse le omissioni formali. Il pagamento può essere rateizzato in due soluzioni con scadenza rispettivamente al 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020.
Per quanto attiene alla definizione agevolata delle liti pendenti davanti all’Agenzia delle Entrate, il contribuente che presenti la domanda entro il 16.05.2019 può chiudere la lite pendente con l’Agenzia delle Entrate in merito alle controversie derivate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro atto di imposizione per i quali è già stato notificato l’atto introduttivo entro il 30.09.2018 del giudizio di primo grado e non siano ancora scaduti i termini di impugnazione. Qualora la domanda venga accolta il contribuente può chiudere la controversia pagando una percentuale sull’importo da versare: dal 5% nel caso di sola presentazione del ricorso, al 90% nel caso di attesa della pronuncia della Cassazione (se i primi due gradi hanno dato esito positivo). Il pagamento può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali in 5 anni.
Nel caso infine di definizione agevolata dei processi verbali di contestazione, il contribuente al quale entro il 24.10.2018 sia stato consegnato un processo verbale di constatazione (PVC) al termine di una verifica fiscale presso la propria sede può definirne il contenuto integrale presentando la dichiarazione omessa oppure quella integrativa in relazione a ciascun periodo d’imposta e versando soltanto le imposte autoliquidate, senza l’applicazione di sanzioni e interessi. La definizione agevolata, la cui domanda è da presentarsi entri il 31.05.2019, è esclusa in caso di notifica di un avviso di accertamento o di consegna di un invito al contraddittorio prima del 24.10.2018. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure con un massimo di 20 rate trimestrali.
Dr.ssa Valentina Bertoli
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Dall’edizione cartacea de IL PAîS gente della nostra terra febbraio 2019