Sorprese con il viaggio aereo o ferroviario, ecco i diritti del passeggero
Trasporto aereo
Oggi giorno i diritti dei passeggeri aerei, in possesso di un valido biglietto, sono previsti dal Regolamento CE n. 261/2004. Quest’ultimo statuisce significative tutele in materia di cancellazione e ritardo prolungato di un volo in partenza dall’Unione europea o in arrivo da un Paese extracomunitario, qualora il vettore sia munito di una valida licenza rilasciata da un Paese membro.
Il negato imbarco si verifica quando il passeggero si presenta all’imbarco entro il termine indicato, ma tuttavia non viene fatto salire a bordo. Ciò può avvenire se vi sono ragionevoli motivi di salute, di sicurezza o di documenti di viaggio inadeguati. Tale fenomeno sopravviene anche in occasione del c.d. overbooking (letteralmente “sovraprenotazione”), definibile come una forma di autotutela operata dalle compagnie aeree nel caso di assenza dei passeggeri al momento dell’imbarco, contraddistinta dalla vendita di un numero di biglietti superiore ai posti disponibili al fine di incrementare il coefficiente di riempimento dell’aereo salvaguardando quindi i guadagni. In questo caso, innanzitutto, si dovrà appurare se vi sono dei volontari disposti a rinunciare ai propri posti in cambio di specifici vantaggi. Altrimenti, nei casi di obbligatoria negazione dell’imbarco e di cancellazione del volo, i passeggeri avranno diritto:
- alla compensazione pecuniaria, il cui ammontare dipende dalla tratta e dalla distanza in Km percorsa;
- alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, oppure ad un imbarco su un altro volo diretto verso la destinazione finale, anche in una data successiva a scelta del passeggero;
- all’assistenza, che, ad esempio, comprende pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, ma anche la sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per la nuova partenza. E’ garantita l’assistenza gratuita al passeggero quando si verifica un ritardo alla partenza di 2 ore per i voli fino a 1.500 km, oppure di 3 ore per i voli tra 1.500 e 3.500 km e di 4 ore per gli altri voli superiori a 3.500 km. Nel caso in cui il ritardo superi le 5 ore, si potrà rinunciare al volo senza dover pagare penali e ricevere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. Inoltre la Corte di Giustizia Europea riconosce ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria nell’eventualità che la destinazione finale sia raggiunta con un ritardo di oltre tre ore. Chiaramente tale diritto tramonta se la compagnia aerea dimostra che il disguido sia avvenuto per circostanze eccezionali.
problemi col bagaglio?
Infine, nei casi di ritardo nella consegna, smarrimento o danneggiamento del bagaglio è essenziale che il passeggero denunci l’irregolarità del trasporto immediatamente in aeroporto ed, in particolare, presso l’Ufficio Lost and Found, dove sarà necessario compilare un modulo chiamato Pir (Property Irregularity Report) per identificare il contenuto e il valore specifico del bagaglio stesso.
Seguirà il reclamo da inviare all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli per riscuotere il risarcimento dalla compagnia aerea se il bagaglio non viene trovato entro 21 giorni dall’apertura del Pir ed entro 7 giorni dalla data di consegna per i danni verificatisi. In caso di ritrovamento tardivo si procederà poi, entro 21 giorni dalla consegna, a richiedere il rimborso delle spese per l’acquisto degli indispensabili effetti personali temporaneamente perduti.
Trasporto ferroviario
Nell’ambito del trasporto ferroviario la normativa di riferimento a tutela dei passeggeri è il Regolamento CE n. 1371/2007. Qualora sia ragionevolmente preventivabile che il ritardo di arrivo alla meta sia superiore a 60 minuti, l’utente può scegliere se:
- ottenere il rimborso del biglietto alle condizioni di acquisto, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, ove il viaggio risulti ormai inutile per il passeggero, oltre ad avere la possibilità di ritornare, se fattibile, al punto di partenza;
- proseguire il viaggio o seguire un tragitto alternativo, verso la destinazione finale, anche in una data successiva, sempre a condizioni di trasporto simili.
Se il passeggero non ha optato per il rimborso, avrà diritto ad un indennizzo minimo del 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra i 60 e 119 minuti, oppure del 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo di 120 minuti ed oltre.
Per ogni ulteriore chiarimento e dubbio, lo Sportello di Consumatori Attivi è a disposizione.
Mattia Zuccolo
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IL PAîS gente della nostra terra – edizione cartacea – giugno 2019 – rubrica Consumatori Attivi