Sempre più rimborsi per i risparmiatori dei buoni fruttiferi postali
Quando i conti non tornano!
Il tema dei rimborsi dei buoni fruttiferi postali è da tempo sotto la lente d’ingrandimento di Consumatori Attivi. Ed, infatti, rileviamo che in questi giorni sempre più frequenti sono le vittorie dei risparmiatori nei contenziosi con Poste Italiane, visti i numerosi riconoscimenti da parte sia delle autorità giudiziali, sia dell’ABF dei rimborsi relativi alle somme non liquidate dall’intermediario.
Le posizioni rilevanti sono di coloro che hanno sottoscritto i buoni fruttiferi trentennali della serie Q dopo il primo luglio 1986. Infatti l’art. 173 del D.P.R 29.3.1973 n. 156, meglio conosciuto come Codice Postale, prevedeva che i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali avrebbero dovuto essere stabiliti con Decreto del Ministero del Tesoro. Tanto è vero che è entrato in vigore il D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986, il quale ha sancito la modifica retroattiva dei tassi d’interesse di tutti i buoni emessi prima del primo luglio 1986 (Serie Q), nonché quelli dei buoni di nuova emissione. Da ciò si comprende che l’investitore, che aveva acquistato i buoni prima di tale data, aveva compiuto un’operazione sotto la vigenza del Codice Postale del 1973 e che, pertanto, doveva essere ben conscio del fatto che il tasso di interesse avrebbe potuto essere modificato a posteriori.
Il Decreto Legislativo 284/99 ha poi abrogato il Codice Postale, ma, al tempo stesso, ha stabilito che per i buoni emessi tra il 1973 e il 1999 il D.P.R. sopracitato continuava ad applicarsi.
I problemi sono sorti per i buoni emessi successivamente al primo luglio del 1986 poiché la società Poste Italiane S.p.a. ha continuato ad utilizzare i vecchi moduli della serie P che indicavano tassi superiori ma, teoricamente, non più applicabili.
La legge consentiva alle Poste di utilizzarli, fino ad esaurimento, a patto però che l’impiegato apponesse due timbri, uno sul fronte e uno sul retro: il primo indicante la dicitura Q/P, il secondo la misura dei nuovi tassi.
La questione che quindi è emersa riguarda il fatto se a prevalere deve essere quanto previsto dal buono o quanto affermato dal Decreto Ministeriale.
In buona sostanza, la timbratura apposta sulla parte posteriore lascia inalterate le vantaggiose condizioni originariamente stabilite, applicabili dal 21° fino al 31 dicembre del 30° anno dall’emissione.
Siccome Poste Italiane tende a non dare alcuna rilevanza a tale dato cartolare e, dunque, a non liquidare le somme ivi indicate, i risparmiatori hanno provveduto a recapitare all’intermediario una pioggia di ricorsi, grazie ai quali si comincia finalmente e giustamente a vedere tutelata su grande scala la posizione di coloro che non chiedono altro che il rispetto delle condizioni contrattuali originariamente pattuite. Infatti è innegabile che, conformemente all’orientamento ormai consolidato dell’Arbitrato Bancario Finanziario e di una decisiva pronuncia della Cassazione del 2007, sussiste il diritto del titolare del buono ad ottenere l’applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dello stesso per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno dall’emissione, poiché è da ritenersi ingenerato un legittimo affidamento sulla validità di tali tassi di interesse che merita la dovuta tutela.
Com’è possibile capire che ci sono effettive possibilità di ricorrere all’Arbitrato Bancario Finanziario o in via giudiziaria con chance di successo? Sul buono fruttifero si deve controllare con attenzione:
- La data di emissione: successiva al primo luglio 1986
- L’apposizione sul buono di due timbri: Q/P sul fronte e la tabella dei nuovi rendimenti della serie Q dei primi 20 anni.
Al momento Consumatori Attivi è in prima linea nella tutela delle posizioni di molti risparmiatori che si sono recati ai nostri sportelli evidenziando i mancati rimborsi. Sono numerosi i ricorsi già fatti pervenire all’Arbitrato Bancario Finanziario con i quali ci auguriamo di poter garantire ai nostri associati ciò che legittimamente gli spetta. Se vi riconoscete in queste situazioni non esitate a contattarci.
Dr Mattia Zuccolo
Rubrica a cura di Consumatori Attivi – via Tricesimo 101/A – 33100 Udine – 0432.1721212 – www.consumatoriattivi.it
da IL PAîS gente della nostra terra edizione cartacea Settembre 2019