Obbligo del seggiolino anti abbandono, una partenza burrascosa. Ecco alcuni consigli
Genitori confusi che non riescono a comprendere cosa fare per rispettare la norma di Legge che prevede anche sanzioni in caso di mancato rispetto. Dispositivi introvabili, tanto nei negozi fisici quanto accedendo ai maggiori siti di e-commerce. Un contributo di 30euro “fino ad esaurimento risorse” da erogarsi con modalità non ancora chiarite.
Cerchiamo di fare chiarezza, per quanto possibile ad oggi, in questo scenario.
La Legge 117 dell’ottobre 2018, modificando l’art. 172 del Codice della Strada, ha introdotto l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi, demandando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire con decreto le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi in questione. Tali modifiche al CDS sarebbero state applicate decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore di tale Decreto Ministeriale e “comunque dal 1 luglio 2019”.
Nulla essendo invero accaduto entro luglio, arriviamo a un anno di distanza, ottobre 2019, quando il Ministero individua finalmente le caratteristiche tecnico-costruttive dei dispositivi antiabbandono. Questo facendo però svanire, visto il tempo oramai trascorso, il periodo di “transizione” di 120 giorni, necessario per consentire ai produttori dei dispositivi di adeguarsi e alle famiglie di avere il giusto tempo per comprendere la portata della norma e soprattutto cosa acquistare per rispettare la Legge.
Il 6 novembre 2019 e dunque il giorno precedente l’entrata in vigore del D.M., il Ministero dell’Interno ha infine diramato la Circolare Circolare n. 300/A/9434/19/109/12/3/4/1 nella quale leggiamo che “Le disposizioni operative del decreto ministeriaIe sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 172 Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117”. È interessante notare che poche righe dopo la Circolare recita “I dispositivi devono rispondere alle prescrizioni elencate nell’ allegato A del decreto, in base alle caratteristiche come sopra elencate. Non essendo prevista l’omologazione dei dispositivi, per verificarne la regolarità occorre appurare che gli stessi siano rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali fissate nel decreto ministeriaIe e, in particolare, che abbiano le caratteristiche indicate nell’allegato A del decreto medesimo”.
Il Ministero dell’Interno ci ha confermato in sostanza, da un lato che di questi dispositivi va a tutt’oggi appurata la rispondenza alle specifiche tecnico-costruttive dettate dal DM, dall’altro che un genitore può essere sanzionato pesantemente– 81euro di multa, decurtazione di ben 5 punti della patente, sospensione della patente da 15 giorni a due mesi in caso di “recidiva” – per l’omesso inserimento nella propria vettura di dispositivi che le notizie più recenti ci danno già per introvabili.
Prima di acquistare il dispositivo, è dunque fondamentale verificare che il produttore abbia reso l’autocertificazione (allegato B del D.M.) che conferma come il proprio prodotto rispetti la nuova normativa, evitando dunque una corsa all’ acquisto di dispositivi di dubbia conformità. È inoltre bene prestare attenzione alle possibili speculazioni in quanto i prezzi di alcuni prodotti (che prima si aggiravano intorno a cifre comprese tra i 40 e gli 80 euro quanto ai dispositivi autonomi) sarebbero già schizzati alle stelle. Da ultimo si consiglia di conservare la fattura di acquisto del dispositivo, essendo stato previsto un contributo pari a €30, per le cui modalità di ottenimento si è tuttavia ancora in attesa di specifiche.
Pur condividendo la necessità di imporre l’obbligo al fine di salvare vite è assolutamente irrazionale non concedere un periodo per adeguarsi a quelle che sono le prescrizioni che solo da pochi giorni sono divenute operative essendo state finalmente rese note le specifiche tecniche essenziali dei dispositivi. Chiediamo dunque che venga previsto un termine di “transizione” per adeguarsi vista anche la difficoltà oggettiva di reperire sul mercato dispositivi dotati della certificazione di conformità.
Sarebbe inoltre assurdo che, in caso di sinistro, ci potessero essere ostacoli nell’ottenere la copertura assicurativa a causa della mancanza del dispositivo anti-abbandono che, ricordiamo, non è un meccanismo a tutela dell’incolumità in caso di incidente.
Numerosissime sono le richieste di aiuto che Consumatori Attivi sta ricevendo da parte di tanti genitori preoccupati. Restiamo al vostro fianco per aiutarvi e per rispondere alle vostre numerose domande.
Avv. Margherita D’Este
Rubrica a cura di Consumatori Attivi
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da IL PAîS Gente della nostra terra edizione cartacea Novembre 2019