Superbonus 110%, che cos’è e chi sono i beneficiari
Il Decreto Rilancio (decreto legge del Governo del 19 maggio 2020, n. 34) ha come obiettivo quello di favorire la ripresa dell’economia a seguito dell’emergenza Covid-19, prevedendo agevolazioni fiscali di varia natura a sostegno sia dei cittadini sia delle imprese.
Fra queste, risulta di certo interesse la maxi-detrazione c.d. “Superbonus”. Essa è prevista per varie tipologie di soggetti (persone fisiche, condomìni, istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione, associazioni o società sportive dilettantistiche) ed è applicabile quando si eseguono:
- ristrutturazioni green (c.d. Ecobonus) come rifacimento del cappotto termico delle abitazioni;
- installazioni di impianti solari fotovoltaici e colonnine per ricaricare i veicoli elettrici (es. Tesla);
- interventi antisismici sugli edifici (c.d. Sismabonus).
In altre parole, il Superbonus consiste in un credito d’imposta (imprese) o detrazione fiscale (persone fisiche) relativo agli interventi sopramenzionati per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, deducibile dalle tasse da pagare o, in alternativa, cedibile in cambio di uno sconto in fattura o a soggetti terzi (ad es. banche o istituti di credito). Nel primo caso è possibile cedere il credito all’impresa che effettua i lavori a fronte di uno sconto in fattura nei limiti di spesa dettati dalla normativa di riferimento: detta operazione può avvenire ad ogni stato avanzamento lavori (non possono essere più di due per ciascun intervento e deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento) in relazione alla singola fattura emessa. Nel secondo caso è possibile ottenere dall’ente cessionario la liquidità relativa al Superbonus in un’unica soluzione. Tuttavia, la cessione dipende da una condizione: il visto di conformità di dati. Esso consiste in un vaglio della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta ed è possibile richiederlo a commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e responsabili di centri di assistenza fiscale.
Per quanto riguarda, invece, i limiti di spesa previsti dal d.l. 34/2020, è stabilita una detrazione fino a:
- 50.000 euro per gli immobili monofamiliari e le villette a schiera;
- 40.000 euro (x numero unità immobiliari facenti parte dell’edificio) per immobili composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro (x numero unità immobiliari facenti parte dell’edificio) per immobili composti da più di 8 unità immobiliari.
Per gli impianti di riscaldamento sono previsti, per le medesime categorie summenzionate, rispettivamente fino a 30.000 euro, 20.000 euro (x numero unità immobiliari facenti parte dell’edificio) e 15.000 euro (x numero unità immobiliari facenti parte dell’edificio).
Giova ricordare che il Superbonus 110% è ancora in fase di approvazione; è stato infatti da poco approvato alla Camera e adesso dovrà essere dato il via libera dal Senato, prima di passare alle disposizioni applicative e alle regole predisposte dall’Agenzia delle Entrate.
Rubrica a cura del Laboratorio del Diritto
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roberto.omenetto@laboratoriodeldiritto.it
per IL PAîS gente della nostra terra edizione cartacea Luglio 2020
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