Se sei completamente innocente, lo stato rimborsa le spese legali sostenute
DIRITTO DI…
Il principio di civiltà secondo cui se lo Stato manda alla “sbarra” un Cittadino sottoponendolo a un processo penale che si conclude con una assoluzione con la formula piena quale “perché il fatto non sussiste”, “perché non ha commesso il fatto”, “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”, allora è lo stesso Stato che deve sostenere gli oneri economici di un’accusa sbagliata, è stato lentamente portato avanti per anni. Dopo la legge del 178 / 2012, dopo il decreto del Ministro della Giustizia del 20.12.2020 sul rimborso delle spese legali agli imputati assolti e finalmente dopo il recente D.M. del 20 dicembre 2021, ora si definiscono i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi delle spese legali agli imputati assolti che hanno già pagato l’avvocato.
A questo punto, per le prima volte, si realizzerà nel concreto la prima forma di effettivo riconoscimento delle spese per coloro che sono ingiustamente chiamati a difendersi in un processo penale che si conclude con una piena assoluzione.
Ancorché l’iter per ottenere il rimborso delle spese legali di difesa dell’imputato assolto con le formule sopradette sia comunque articolato e comunque limitato all’importo di euro 10.500, va accolta con giubilo questa giuridica novità: è un significativo passo avanti nel sistema giudiziario italiano che, ancorché non privo di criticità, rappresenta comunque un alto livello di storia e di civiltà giuridica a livello sia europeo che mondiale.
Anche se la istanza da presentare da parte dell’interessato appare quasi un percorso a ostacoli, come appare leggendo i presupposti e i passaggi previsti dalla procedura, prima di arrivare al mandato di pagamento vero e proprio, senza dubbio è una norma a cui anche altri ordinamenti statutari faranno riferimento per il futuro.
Resta inteso, è bene sottolinearlo, che molte fattispecie rimangono escluse da questa possibilità di accesso al Fondo, quali ad esempio: assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Per completare, essendo la dotazione per ora di soli otto milioni di euro, è prevista anche una graduatoria per determinare la precedenza nell’evasione delle istanze …ma come si diceva è il principio che conta.
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