Civibank su Opa di Sparkasse, integrazione al ricorso Tar necessaria
Manca anche l’approvazione del MEF
Cividale del Friuli, 6 maggio 2022 – A seguito della pubblicazione del comunicato stampa del 2 maggio u.s. in cui Cassa di Risparmio di Bolzano ha rappresentato che la Fondazione Sparkasse non ha presentato alcuna comunicazione al Ministero dell’Economia e Finanze volta a ottenere il nulla-osta alla presentazione dell’Opa, Civibank ha presentato un atto di motivi aggiunti nel giudizio già instaurato al Tar del Lazio, sollevando ulteriori profili di illegittimità del provvedimento della Consob che ha approvato il documento di offerta.
Nel ricorso si sostiene che tale provvedimento è annullabile non solo per la violazione di tale obbligo di comunicazione preventiva, ma anche perché ai sensi dell’art. 102 TUF lo stesso provvedimento può essere emanato solo dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di settore; e perché in ogni caso l’omessa indicazione di tale autorizzazione nel documento di offerta (o quanto meno delle ragioni per le quali si è ritenuto di non domandarne il rilascio) impedisce allo stesso documento di assolvere alla sua funzione, che ai sensi dello stesso art. 102 consiste nella idoneità a consentire la formazione di un “fondato giudizio” in capo ai destinatari dell’offerta.
La stessa autorizzazione del MEF, in ogni caso, non avrebbe potuto essere validamente rilasciata, dal momento che il d. lgs. 153/1999 vieta alle fondazioni bancarie di acquisire o detenere partecipazioni di controllo in società bancarie, con la sola eccezione (per le fondazioni operative in regioni a statuto speciale) della conservazione del controllo delle banche conferitarie
Anche il ricorso per motivi aggiunti contiene istanza cautelare, per la cui trattazione si è, al momento, in attesa della fissazione dell’udienza in camera di consiglio.
Con questa azione, il CdA della banca friulana conferma l’esigenza di chiarezza e certezza del diritto, nonché del rispetto della normativa di settore e del principio della parità di trattamento sia fra le banche potenzialmente offerenti sia per tutti gli azionisti interessati, piccoli o grandi che siano.