Avvocato! Ma un “palpeggiamento” è reato?
Purtroppo, molte volte leggiamo dei titoli sulla stampa che fanno rabbrividire: atti di violenza che si realizzano attraverso la violazione della libertà e della sfera sessuale.
Le persone spesso dimenticano che il reato di “atti di libidine” è stato abrogato nel 1996. Questo reato puniva gli atti che invadevano violentemente la sfera più intima con modalità diverse dalla congiunzione carnale. Oggi questi atti sono puniti dal reato di cui all’art. 609 bis CP che suona lapidario: “violenza sessuale”. Pertanto, anche toccare, baciare o comunque invadere la fisicità di una persona è violenza sessuale. Ma è sempre così?
La recente sentenza del Tribunale di Roma del 6 luglio 2023 ha fatto molto discutere. Il Tribunale di Roma ha assolto un operatore scolastico accusato di violenza sessuale aggravata per aver toccato, per pochi secondi, i glutei di una studentessa diciassettenne che si trovava a salire le scale dell’istituto scolastico, mentre era intenta ad alzarsi i pantaloni che le stavano scendendo al di sotto della vita, azione conclusasi con il “sollevamento” della ragazza da parte dell’imputato. Il Tribunale ha evidenziato come, nonostante questo tipo di condotta sia idonea ad integrare la fattispecie contestata sotto il profilo dell’elemento oggettivo (cioè il fatto concreto), tale delitto non può ritenersi sussistente sotto il profilo soggettivo perché il contesto in cui si è svolta l’azione, la brevità del contatto, la condotta tenuta dall’imputato successivamente al fatto, non consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza di compiere un “atto sessuale” e la “volontarietà della violazione della libertà sessuale”.
Sembra una sottigliezza, ma è molto importante: qual è il bene giuridico tutelato dalla norma? In questo caso è la libertà sessuale, ossia la libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono. Quindi, se il palpeggiamento è volto alla concupiscenza sessuale, sicuramente deve essere punito, ma se è un “inopportuno scherzo”, il bene giuridico tutelato non è violato.
Da questo, ci rendiamo conto di quanto è importante il ruolo del Giudicante: questi deve appurare concretamente la finalità della condotta, e sempre deve essere dimostrata in concreto la consapevolezza di compiere un atto di natura carnale, o comunque la volontarietà della violazione della sfera sessuale della vittima.
Il Magistrato, spesso bistrattato nelle cronache giudiziarie, è al centro della società: esso è un moderatore, sia nel giudicare che del perseguire: “magistrato” ha infatti la stessa radice di “magister” e di “magis”. Chi attacca un Magistrato, attacca sé stesso.
scritto da Avvocato Alessio Pagnucco
Laboratorio del Diritto
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edizione cartacea Luglio 2023