Consumatore informato, consumatore tutelato
Quando l’assicurazione non paga i danni
Ormai le assicurazioni sono diventate sempre più importanti per proteggere i beni e le persone contro gli imprevisti e i danni e ce ne siamo sicuramente resi conto di più dopo le piogge e le grandinate che hanno colpito la nostra Regione.
Per evitare sorprese in caso di sinistro, anche alla luce dell’evoluzione del settore assicurativo in conseguenza degli eventi atmosferici gravi sempre più diffusi, è utile conoscere in anticipo quali sono i motivi per cui l’assicurazione potrebbe non liquidare il danno.
La regola fondamentale è che bisogna sì prestare molta attenzione all’elenco dei danni coperti dalla polizza ma è altrettanto importante avvedersi delle esclusioni che indicano situazioni o tipi di danni non compresi.
Alla luce dei casi che vengono quotidianamente affrontati anche allo sportello dell’associazione Consumatori Attivi, i motivi più frequenti di rifiuto da parte della compagnia assicurativa di risarcire i danni sono i seguenti:
– Mancato pagamento del premio nei termini;
– Danni non segnalati entro il termine specificato dalla compagnia;
– Mancata comunicazione di modifiche sul bene assicurato che incidono sul valore dello stesso, come ristrutturazione della casa o, al contrario, manutenzione insufficiente;
– Frode o dichiarazioni false al momento della stipula della polizza o durante il reclamo;
– Superamento del massimale;
– Cause di forza maggiore, concetto ampio e a volte – volutamente- generico, per il quale è necessario comprendere quali eventi sono inclusi o esclusi;
– Eventi atmosferici o calamità naturali non specificati;
– Uso non autorizzato o commerciale della proprietà, ad esempio, se la casa viene utilizzata come B&B o concessa in subaffitto e non è stato specificato al momento della stipula della polizza;
– Assenza di copertura per il caso specifico per serramenti, pannelli fotovoltaici o nel caso di strutture architettoniche particolari o composte da materiali specifici (ad esempio legno, eternit).
Soprattutto nelle assicurazioni on line, anche al fine di mantenere un premio basso, si notano spesso elenchi di esclusioni molto ampie, franchigie alte o massimali minimi tanto da vanificare l’utilità della polizza stessa, termini generici, clausole che limitano i diritti dell’assicurato (ad esempio, il degrado d’uso) in sezioni del testo contrattuale non pertinenti.
In conclusione, è necessario visionare e farsi mandare, prima della sottoscrizione, il testo contrattuale della polizza e non farsi abbagliare solamente dall’importo chiesto a titolo di premio annuale perché molte volte un prezzo basso comporta una copertura scarsa o un’assistenza poco concreta in caso di sinistro.
In caso di diniego di liquidazione da parte dell’assicurazione o di indennizzo troppo basso, non bisogna desistere e si consiglia di far valutare ad un professionista o ad una associazione dei consumatori la fondatezza dei motivi addotti dall’istituto ed eventualmente procedere ad una contestazione anche segnalando la vertenza all’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Scritto da
Avv. Lina Sguassero
Consumatori Attivi
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