Avvocato! E se un cinghiale mi sfascia la macchina?
DIRITTO DI….
Quante volte pensiamo a cosa potrebbe accadere se un pesante animale venisse investito dalla nostra macchina in corsa… Sono pensieri che tolgono il sonno, in quanto una collisione di questo tipo ucciderebbe la povera bestia e metterebbe a repentaglio la nostra vita, oltre a danneggiare la nostra auto.
E se dovesse succedere? Chi pagherebbe i danni?
Il tema è spinoso e va affrontato con modalità sistematica.
Quanto agli animali domestici, la Legge stabilisce che il proprietario ha l’obbligo di fare in modo che l’animale non cagioni dei danni ai terzi, in quanto sarebbe tenuto al risarcimento. Questa regola impone al soggetto che ha in gestione l’animale un obbligo di controllo particolarmente severo. Infatti il custode risponde dei danni causati dall’animale a meno che non dimostri che il danno si è verificato: a) quando l’animale è stato smarrito o è fuggito; b) per una circostanza imprevedibile e che non poteva essere oggetto di prevenzione (tecnicamente questo concetto viene definito dalla legge come “caso fortuito”).
Ciò significa che il soggetto che ha subito un danno da un animale deve semplicemente dimostrare che il danno è collegato direttamente al comportamento dell’animale, mentre sarà compito del proprietario della bestia provare che il fatto è avvenuto per un evento talmente eccezionale e imprevedibile da impedire qualunque forma di controllo sull’animale stesso. Di fronte a questa regola molto severa, il proprietario è quindi obbligato a trattare e utilizzare l’animale di modo tale da eliminare al massimo i pericoli per i terzi anche a prescindere dall’incolumità stessa per l’animale medesimo.
Oltre alle questioni risarcitorie, il proprietario che omette delle cautele nella gestione dell’animale che causa danni a terzi può essere chiamato a rispondere anche in sede penale.
Circa il danno causato dalla fauna selvatica, si deve fare riferimento a norme diverse. In caso di danno causato da fauna selvatica, il risarcimento va richiesto all’Ente a cui sono stati affidati concretamente i poteri di gestione e di controllo del territorio e quindi degli animali selvatici che si trovano sul territorio. Questo Ente è normalmente la Provincia. Tuttavia all’Ente non si applica il regime severo previsto per il proprietario dell’animale domestico. Infatti perché possa parlarsi di responsabilità della Provincia occorrerà dimostrare che l’Ente non ha tenuto un comportamento diligente omettendo di osservare delle cautele, ad esempio, non esponendo lungo la strada dei cartelli di pericolo che segnalano la presenza nell’area di animali selvatici. In assenza di omissioni da parte della provincia non è possibile ottenere il risarcimento del danno.
Inoltre, l’automobilista dovrà comunque dimostrare di avere tenuto una condotta di guida prudente perché diversamente si applicherà a suo carico una presunzione di colpa con conseguente riduzione in proporzione del risarcimento.
Va detto che la Regione Friuli – Venezia Giulia da anni stanzia dei fondi per l’indennizzo e la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica ai veicoli e alle attività agricole. Per quanto qui d’interesse, ricordiamo che sono indennizzabili i danni ai veicoli qualora siano causati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della Legge 157/1992. Sono indennizzabili i danni ai veicoli qualora siano causati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della Legge 157/1992. La domanda va presentata entro e non oltre venti giorni dal sinistro. Il danneggiamento viene risarcito nella misura dell’80 per cento del danno accertato con un limite massimo di indennizzo di 5.000,00 euro. Nel caso in cui il danno comporti un indennizzo superiore a 5.000,00 euro, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuta un’ulteriore somma pari al 50% dell’indennizzo ulteriore. In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore a € 10.000,00 (IVA compresa) per sinistro. L’indennizzo è corrisposto entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’istruttoria fatte salve, in ogni caso, l’effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell’esercizio. Trascorsi 10 giorni dalla presentazione della domanda di indennizzo o dal giorno dell’eventuale perizia da parte del delegato della Regione, il veicolo può essere riparato.
Insomma, il nostro Ordinamento e la nostra Regione ci aiutano, ma non dimentichiamo di guidare sempre con la massima attenzione: i limiti sono posti alla tutela di tutti, in ispecie nostra.
Roberto Omenetti
Laboratorio del Diritto
roberto.omenetti@laboratoriodeldiritto.it
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